La giurisprudenza continua a dare rilevanza al valore di fedeltà coniugale.
La fedeltà coniugale rappresenta uno dei punti più significativi e permanenti dell’impegno e della donazione reciproca matrimoniale. La fedeltà tra i coniugi costituisce infatti uno dei doveri fondamentali che nascono dal matrimonio (oltre a quello della collaborazione, assistenza, ecc.).
Il principio dell’esclusività tra un uomo e una donna rappresenta l’anima della società coniugale e sta anche alla base del principio giuridico della non libertà di stato (articolo 86 del Codice Civile, “Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente”) dato che non è consentita la contemporanea esistenza di due comunioni di vita di un soggetto con diverse persone.
Siccome l’infedeltà coniugale è una delle cause di separazione tra i coniugi più frequenti, spesso ci si domanda se l’infedeltà tra coniugi sia considerata un vero e proprio reato.
L’infedeltà coniugale non rappresenta più un reato, con le due sentenze della Corte Costituzionale (n.126/1968 e n.147/1969) che hanno dichiarato illegittimi gli articoli 559 e 560 del Codice Penale, ma rappresenta un fatto di elevata rilevanza sul piano giuridico.
La violazione del dovere di fedeltà, e quindi l’infedeltà, un tempo prevedeva un valore così rilevante da avere nell’ordinamento giuridico italiano due tipi di conseguenze penali (artt. 559 e 560 codice penale):
- Reato di “adulterio” a carico della moglie che fosse stata infedele al marito. Per tale reato era prevista la pena della reclusione fino a un anno (art. 559 codice penale).
- Reato di “concubinato” a carico del marito che avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o altrove. Per tale reato era stabilita la pena della reclusione fino a due anni (art. 560 codice penale).
La giurisprudenza attuale sul piano giuridico continua però a dare molta rilevanza al dovere di fedeltà coniugale inteso come lealtà e impegno reciproco dei due coniugi di non tradire la fiducia dell’altro.
L’infedeltà coniugale e quindi la violazione del dovere di fedeltà non è più reato e non ha più conseguenze penali, ma può avere importanti conseguenze sul piano civilistico, può ad esempio essere causa di addebito della separazione a carico del coniuge infedele qualora l’infedeltà sia la causa da cui si è originato il deterioramento del matrimonio e si è generata l’intollerabilità della convivenza.
Spesso si sospetta l’infedeltà, ma non si hanno prove certe del comportamento infedele e pertanto è bene rivolgersi ad un investigatore o a un’agenzia investigativa privata, specializzata nel trovare e raccogliere le prove dell’infedeltà di un coniuge.
Le indagini svolte da un investigatore o da un’agenzia privata sono volte a raccogliere, anche con il sussidio dei mezzi tecnologici oggi a disposizione, fatti e documenti concreti che il cliente in sede giudiziale potrà far vagliare dal Giudice nel caso chieda la separazione con addebito.
Fonte: Lance Legal Network – www.causadiseparazione.it
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